Cass. civ. n. 5058 del 17 febbraio 2023
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Richiesta di sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione della querela di falso proposta in via principale - Inammissibilità - Falsità degli atti posti dal giudice di merito a fondamento della decisione impugnata - Rilevabilità con giudizio di revocazione - Fattispecie.
con riferimento a vicenda in cui la querela di falso era stata proposta ai fini dell'accertamento della falsità di firme apposte su avvisi di ricevimento di raccomandate - ha altresì rilevato che nel giudizio di legittimità non può procedersi ad una mera declaratoria di invalidità e/o nullità dei precedenti gradi di merito, in virtù dell'accertata falsità degli atti).
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 221
Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 1 lett. N. 2
Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.