Cass. civ. n. 5058 del 17 febbraio 2023

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE


Richiesta di sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione della querela di falso proposta in via principale - Inammissibilità - Falsità degli atti posti dal giudice di merito a fondamento della decisione impugnata - Rilevabilità con giudizio di revocazione - Fattispecie.


con riferimento a vicenda in cui la querela di falso era stata proposta ai fini dell'accertamento della falsità di firme apposte su avvisi di ricevimento di raccomandate - ha altresì rilevato che nel giudizio di legittimità non può procedersi ad una mera declaratoria di invalidità e/o nullità dei precedenti gradi di merito, in virtù dell'accertata falsità degli atti).

Può riguarda anche te

  • Se sei parte in una causa civile, questa sentenza può incidere direttamente sulla strategia difensiva e sull’esito del giudizio.
  • Se stai valutando un ricorso in Cassazione, non basta dissentire dalla decisione: servono vizi specifici di legittimità.
  • Una sentenza sfavorevole non è sempre definitiva: i margini di impugnazione dipendono da termini e motivi precisi.
  • Un precedente giurisprudenziale può rafforzare la tua posizione, ma solo se è davvero sovrapponibile al tuo caso.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi

Riferimenti normativi

Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE
Cod. Proc. Civ. art. 221
Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 1 lett. N. 2
Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Ricerca articolo

Massime correlate

Precedenti: Cass. civ. n. 24846/2020

Ricerca altre sentenze

Ogni caso ha una soluzione su misura.

Siamo il tuo partner in ogni momento.

CHAT ON LINE