Cass. civ. n. 12863 del 2 dicembre 1992
Sezione Unite2>
Testo massima n. 1
Con riguardo a procura alla lite rilasciata all'estero, il requisito della legalizzazione da parte di autorità consolare italiana, di cui all'art. 15 della L. 4 gennaio 1958, n. 15, non è richiesto ove la procura medesima sia conferita a mezzo di notaio in Paese aderente alla convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, resa esecutiva con legge del 20 dicembre 1966, n. 1253, poiché il relativo atto, di natura sostanziale, rientra tra quelli per i quali detta convenzione ha abolito l'obbligo della ricordata legalizzazione.
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