Cass. civ. n. 11002 del 6 novembre 1993
Testo massima n. 1
Gli strumenti che, ai sensi dell'art. 514 c.p.c., debbono considerarsi impignorabili perché indispensabili per l'esercizio della professione, arte o mestiere del debitore sono quelli il cui impiego (come per i caschi normalmente utilizzati dal parrucchiere) è usuale nella generalità delle persone che esercitano la medesima attività e la cui mancanza determinerebbe pertanto la perdita di clientela e l'impossibilità economica, quindi, di continuare l'attività.