Cass. civ. n. 1588 del 9 febbraio 1993

Testo massima n. 1


La trascrizione della domanda giudiziale, diretta ad ottenere l'esecuzione, in forma specifica dell'obbligo a contrarre, opera ai sensi dell'art. 2652 n. 2 c.c., l'effetto dell'opponibilità della sentenza che definisce il giudizio, soltanto se tale sentenza abbia il contenuto indicato dalla citata norma, sia cioè una sentenza di accoglimento della domanda. Se, invece, la sentenza non possa contenere tale pronuncia, in quanto alla data in cui viene emessa il contratto definitivo risulta già stipulato, la trascrizione della domanda è improduttiva di effetti.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE