Cass. civ. n. 703 del 21 gennaio 1993

Testo massima n. 1


Nel caso in cui la domanda di revocazione sia proposta nei riguardi di sentenze, il cui appello sia stato definito con pronuncia di mero rito, di inammissibilità o improcedibilità, la competenza appartiene, in applicazione dell'art. 396 c.p.c., in via funzionale al giudice di primo grado che ha emesso la sentenza medesima e non anche a quella del giudice del gravame, con la conseguenza che la sua erronea proposizione davanti a quest'ultimo implica la necessità di rilievo, anche di ufficio, da parte del medesimo, della propria incompetenza in favore di quella del primo giudice e non già l'inammissibilità della revocazione.

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