Cass. civ. n. 11177 del 27 dicembre 1994

Testo massima n. 1


In tema di ripetizione dell'indebito oggettivo, la mora dell'accipiens, in quanto debitore di un'obbligazione pecuniaria, comporta anche l'applicabilità dell'art. 1224 c.c. Spetta perciò al solvens, oltre agli interessi legali sulla somma dovutagli in restituzione, anche l'ulteriore risarcimento correlato e conseguente alla svalutazione monetaria (art. cit. comma 2) che, quale fatto notorio, non necessita di una prova specifica, incidendo sul patrimonio del creditore in misura corrispondente al tasso di inflazione desumibile degli indici Istat sul costo della vita, salva la prova, a carico del creditore stesso o del debitore, di un danno maggiore ovvero – rispettivamente – di un danno minore o dell'inesistenza di alcun danno.

Può riguarda anche te

  • Se sei parte in una causa civile, questa sentenza può incidere direttamente sulla strategia difensiva e sull’esito del giudizio.
  • Se stai valutando un ricorso in Cassazione, non basta dissentire dalla decisione: servono vizi specifici di legittimità.
  • Una sentenza sfavorevole non è sempre definitiva: i margini di impugnazione dipendono da termini e motivi precisi.
  • Un precedente giurisprudenziale può rafforzare la tua posizione, ma solo se è davvero sovrapponibile al tuo caso.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi