Cass. civ. n. 5081 del 26 febbraio 2025
Testo massima n. 1
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)
Protezione internazionale - Procedimento - Considerevole lasso di tempo tra la data di assunzione della causa in decisione e il deposito della pronuncia - Necessità di riaprire l'istruttoria in presenza di rilevanti modificazioni di fatto e di diritto sopravvenute - Sussistenza.
In tema di protezione internazionale, allorché tra la data in cui il ricorso è stato assunto in decisione e la pubblicazione della decisione decorra un termine troppo esteso e del tutto anomalo (nella specie, due anni in grado di appello), il giudice è tenuto a prendere in esame elementi di prova o fonti di informazione successivi, eventualmente aggiornando la decisione, anche attraverso la riapertura dell'istruttoria nel rispetto del principio del contraddittorio, in ossequio al diritto dell'Unione e, in particolare, dell'art. 46, par. 3, della direttiva 2013/32/CE, che impone un esame completo e attuale degli elementi di fatto e di diritto dedotti rilevanti per la decisione.
Può riguarda anche te
- Se sei parte in una causa civile, questa sentenza può incidere direttamente sulla strategia difensiva e sull’esito del giudizio.
- Se stai valutando un ricorso in Cassazione, non basta dissentire dalla decisione: servono vizi specifici di legittimità.
- Una sentenza sfavorevole non è sempre definitiva: i margini di impugnazione dipendono da termini e motivi precisi.
- Un precedente giurisprudenziale può rafforzare la tua posizione, ma solo se è davvero sovrapponibile al tuo caso.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Cod. Proc. Civ. art. 352 CORTE COST.
Direttive Commissione CEE 12/06/2013 num. 32 art. 46 com. 3 CORTE COST.