Cass. civ. n. 370 del 17 gennaio 1994
Testo massima n. 1
Nel caso in cui l'interesse a proporre l'appello incidentale sorga a seguito della impugnazione incidentale di parte diversa dall'appellante principale, il termine per la proposizione delle ulteriore impugnazione è costituito dalla udienza successiva a quella in cui è stata proposta tale impugnazione incidentale, sempre che con essa vengano dedotte questioni attinenti o collegate con le doglianze formulate nel primo appello incidentale.
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