Cass. civ. n. 123 del 29 novembre 1995
Testo massima n. 1
Il difetto di competenza territoriale del pretore in funzione di giudice del lavoro (competenza che, essendo inderogabile suole anche definirsi funzionale) non è rilevabile ex officio dopo l'adozione dei provvedimenti relativi all'istruzione probatoria; restando peraltro consentita al giudice – nonostante il dettato del quarto comma dell'art. 420 c.p.c. – la facoltà, nella prima udienza di discussione, di riservarsi di decidere successivamente sull'eccezione d'incompetenza predetta tempestivamente sollevata dal convenuto, senza che tale riserva possa in alcun caso considerarsi equiparabile a rigetto dell'eccezione stessa ed a contestuale declaratoria affermativa della competenza.
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