Cass. civ. n. 2858 del 8 maggio 1985
Testo massima n. 1
La norma di cui all'art. 1327 c.c. (esecuzione del contratto prima della prestazione dell'accettante) non è applicabile ad altre ipotesi che non siano quelle da esso specificamente indicate, con la conseguenza che il contratto s'intende concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l'esecuzione soltanto nei casi previsti dal primo comma di detto articolo: espressa richiesta nel proponente, natura dell'affare o uso, che impongano l'esecuzione della prestazione senza una preventiva risposta.