Cass. civ. n. 4592 del 26 ottobre 1977
Testo massima n. 1
L'art. 1327 c.c., ove prevede la conclusione del contratto per effetto dell'inizio dell'esecuzione della prestazione, si riferisce esclusivamente ad un comportamento proveniente dal destinatario della proposta contrattuale, e non anche dall'autore della medesima. Pertanto, la circostanza che il sottoscrittore di una proposta di polizza, inoltrata a compagnia assicurativa, versi nelle mani dell'agente di quest'ultima una somma di denaro, a titolo di premio, non può assurgere a fatto equipollente e sostitutivo dell'accettazione della proposta, al fine del perfezionamento del contratto di assicurazione.
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