Cass. civ. n. 51 del 03 gennaio 2023

Testo massima n. 1


ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Esecuzione intentata sulla base di decreto ingiuntivo - Opposizione a precetto per inesistenza della notificazione del titolo - Prova contraria - Onere del creditore - Modalità di assolvimento - Produzione della relazione di notificazione - Necessità - Deposito di copia del decreto ingiuntivo munito del decreto ex art. 647 c.p.c. - Esclusione.


Laddove il debitore, nel proporre opposizione al precetto intimatogli sulla base di un decreto ingiuntivo, deduca l'inesistenza della notificazione di quest'ultimo, la prova della tempestiva effettuazione della stessa incombe sul creditore, che deve assolvervi mediante la produzione dell'originale dell'ingiunzione corredato della relazione di notificazione, non essendo all'uopo sufficiente il mero deposito della copia del provvedimento monitorio munito del decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c.

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 1045 del 1977

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 148 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 615 com. 1
Cod. Proc. Civ. art. 644 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 647 CORTE COST. PENDENTE
Cod. Proc. Civ. art. 650 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 643

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