Cass. civ. n. 1441 del 15 maggio 1972

Testo massima n. 1


La norma dell'art. 1327 c.c., secondo cui il contratto può, in determinate circostanze, ritenersi concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l'esecuzione, non è invocabile allorché il proponente abbia richiesto espressamente una formale accettazione.

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