Cass. civ. n. 4149 del 11 aprile 1995

Sezione Unite

Testo massima n. 1


Le norme disciplinanti la notificazione degli atti alle amministrazioni dello Stato sono applicabili anche agli enti pubblici non statali (nella specie, Inpdap, gestione ex Enpas) ed a quelli sovvenzionati dallo Stato, abilitati a fruire del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, se questa ne abbia assunto la rappresentanza e la difesa in giudizio; con la conseguenza che, in tale ipotesi, l'atto d'impugnazione (di appello e di ricorso per cassazione) deve essere notificato presso la predetta Avvocatura, sempre che non sia decorso l'anno dalla pubblicazione della sentenza da impugnare (art. 330 c.p.c.). Tuttavia, tale regola non è applicabile, nemmeno analogicamente, al conflitto di giurisdizione (art. 362, n. 1, c.p.c.), in quanto questo non rientra tra i mezzi d'impugnazione in senso proprio, trattandosi di un rimedio che, essendo denunziabile «in ogni tempo» ed indipendentemente dal passaggio in giudicato delle sentenze in contrasto, è del tutto svincolato dai processi ai quali tali sentenze si riferiscono ed è, quindi, soggetto alle disposizioni sulle notificazioni in generale di cui agli artt. 137 e seguenti del codice di rito.

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