Cass. civ. n. 2401 del 13 novembre 1970
Testo massima n. 1
Perché possa applicarsi la regola di cui all'art. 1327 c.c., non basta che sussista la possibilità di una immediata esecuzione del contratto, ma occorre che a questa il proponente abbia uno specifico interesse, prevalente su quello alla preventiva risposta, interesse che deve nascere dalla natura stessa dell'affare a cui il contratto si riferisce. La qualità di cosa fungibile dell'oggetto o la predeterminazione del prezzo non costituiscono di per sé soli elementi che possano far ritenere sussistente lo specifico interesse alla esecuzione immediata del contratto, secondo la previsione dell'art. 1327 c.c.