Cass. civ. n. 4035 del 22 dicembre 1969

Testo massima n. 1


Per l'applicabilità della norma di cui all'art. 1327 c.c. (esecuzione senza preventiva risposta), ai fini della individuazione del luogo di conclusione del contratto è del tutto arbitrario limitare il concetto di esecuzione all'adempimento della prestazione di uno dei contraenti, escludendo l'adempimento della prestazione dell'altro, se consistente nel pagamento di una somma di denaro.

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