Cass. civ. n. 4035 del 22 dicembre 1969
Testo massima n. 1
Per l'applicabilità della norma di cui all'art. 1327 c.c. (esecuzione senza preventiva risposta), ai fini della individuazione del luogo di conclusione del contratto è del tutto arbitrario limitare il concetto di esecuzione all'adempimento della prestazione di uno dei contraenti, escludendo l'adempimento della prestazione dell'altro, se consistente nel pagamento di una somma di denaro.