Cass. civ. n. 7013 del 21 giugno 1995
Sezione Unite2>
Testo massima n. 1
Al fine di stabilire la tempestività, ai sensi dell'art. 369, primo comma, c.p.c., del deposito del ricorso per cassazione inviato a mezzo posta, deve tenersi conto, ai sensi dell'art. 134 disp. att. c.p.c., come modificato dall'art. 3 della L. 7 febbraio 1979, n. 59 (norma priva di efficacia retroattiva), della data di spedizione del plico risultante dal timbro impresso dall'ufficio postale di partenza, e non già della data del suo arrivo in cancelleria.
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