Cass. pen. n. 51180 del 12 ottobre 2023

Testo massima n. 1


PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - PENA - Ulteriore riduzione di pena di un sesto ex art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. - Mancata impugnazione - Rinuncia all'impugnazione in appello - Equiparazione - Esclusione.


La riduzione di pena di un sesto prevista, ex art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., per la mancata impugnazione della sentenza di condanna di primo grado non trova applicazione nel caso di irrevocabilità del provvedimento a seguito di rinuncia all'appello, posto che l'operatività della predetta diminuzione è conseguente alla radicale mancanza dell'impugnazione, cui non è equiparabile la rinuncia ad essa.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 42681 del 2023

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 com. 2 CORTE COST.

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