Cass. civ. n. 10529 del 25 ottobre 1997
Testo massima n. 1
Le apparecchiature di elaborazione di dati (calcolatori elettronici o computer) e i relativi terminali, di proprietà di un ente pubblico economico esercente servizi pubblici di trasporto, che non siano direttamente destinati all'attività di trasporto ma appartengano all'ambito di quelli utilizzati per la migliore organizzazione del servizio pubblico, non fanno parte del patrimonio indisponibile dell'ente e quindi sono assoggettabili a pignoramento.