Cass. civ. n. 11120 del 11 novembre 1997

Testo massima n. 1


Per il principio dell'accessione (art. 934 c.c.) la costruzione su suolo comune è anch'essa comune, mano a mano che si innalza, salvo contrario accordo scritto, ad substantiam (art. 1350 c.c.); pertanto, per l'attribuzione, in proprietà esclusiva, ai contitolari dell'area comune, dei singoli piani che compongono la costruzione, sono inidonei sia il corrispondente possesso esclusivo del piano; sia il relativo accordo verbale; sia il proporzionale diverso contributo alle spese.

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