Cass. pen. n. 51273 del 10 novembre 2023

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI - FORMA - IN GENERE - Imputato detenuto al momento della proposizione del gravame - Onere formale previsto dal novellato art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. per la notifica del decreto di citazione - Applicabilità – Esclusione.


In tema di impugnazioni, l'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che richiede, a pena d'inammissibilità, il deposito della dichiarazione o elezione di domicilio unitamente all'atto d'impugnazione, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, non opera nel caso in cui l'imputato impugnante sia detenuto.

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 33355 del 2023

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 156
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 ter com. 3
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 164
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 33 com. 1 lett. D

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