Cass. pen. n. 51273 del 10 novembre 2023
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI - FORMA - IN GENERE - Imputato detenuto al momento della proposizione del gravame - Onere formale previsto dal novellato art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. per la notifica del decreto di citazione - Applicabilità – Esclusione.
In tema di impugnazioni, l'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che richiede, a pena d'inammissibilità, il deposito della dichiarazione o elezione di domicilio unitamente all'atto d'impugnazione, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, non opera nel caso in cui l'imputato impugnante sia detenuto.
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 156
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 ter com. 3
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 164
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 33 com. 1 lett. D