Cass. civ. n. 12794 del 17 dicembre 1997
Testo massima n. 1
Se un'ordinanza fuori udienza – nella specie emessa dal presidente del collegio in accoglimento dell'istanza di anticipo dell'udienza di decisione della causa – è comunicata (art. 134, secondo comma, c.p.c.) presso la cancelleria anziché nel domicilio eletto (art. 82, primo comma, R.D. 22 gennaio 1934, n. 37), la sentenza è insanabilmente nulla (artt. 156, secondo comma, e 159, c.p.c.), se la parte non ha partecipato alla discussione né ha svolto attività difensiva (comparsa conclusionale o eventuale memoria di replica), per violazione del relativo diritto e del principio del contraddittorio, vizi rilevabili ex actis in sede di legittimità, trattandosi di error in procedendo.
Può riguarda anche te
- Se sei parte in una causa civile, questa sentenza può incidere direttamente sulla strategia difensiva e sull’esito del giudizio.
- Se stai valutando un ricorso in Cassazione, non basta dissentire dalla decisione: servono vizi specifici di legittimità.
- Una sentenza sfavorevole non è sempre definitiva: i margini di impugnazione dipendono da termini e motivi precisi.
- Un precedente giurisprudenziale può rafforzare la tua posizione, ma solo se è davvero sovrapponibile al tuo caso.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi