Cass. civ. n. 7958 del 25 agosto 1997

Testo massima n. 1


L'ordinanza emessa dal tribunale a norma dell'art. 11 della legge n. 319 del 1980 (resa, in tema di liquidazione a periti e consulenti, in camera di consiglio ed in presenza di più parti), pur incidendo, con carattere di definitività, su diritti soggettivi (ed essendo, conseguentemente, assoggettabile al rimedio processuale del ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., per mancata previsione di altri e diversi mezzi di impugnazione), conserva la propria veste formale di provvedimento collegiale ordinatorio che, come tale, ed a prescindere dalla natura sostanziale di sentenza, va sottoscritto, a norma dell'art. 134 c.p.c., dal solo presidente, e non anche dal giudice relatore.

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