Cass. pen. n. 51433 del 26 settembre 2023

Testo massima n. 1


SENTENZA - DELIBERAZIONE - IMMEDIATEZZA - Giudizio di appello - Rigetto della richiesta di immediata dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione - Mutamento della composizione del collegio - Violazione del principio di immutabilità del giudice - Esclusione - Ragioni.


Non viola il principio di immutabilità del giudice e non è, pertanto, causa di nullità ai sensi dell'art. 525, comma 2, cod. proc. pen. il mutamento del giudice di appello avvenuto dopo la pronunzia dell'ordinanza di rigetto della richiesta di immediata dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, esulando tale provvedimento dalle attività proprie del dibattimento.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 5273 del 2017

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 525 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 598

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