Cass. civ. n. 9943 del 7 ottobre 1993

Testo massima n. 1


Nel contratto di apertura di credito bancario, i termini che l'art. 1845 c.c. prevede per il preavviso di recesso e per il pagamento del dovuto, nonché la decadenza del termine che l'art. 1186 c.c. prevede per il caso di insolvenza del debitore o di diminuzione delle garanzie, essendo diretti a tutelare unicamente, rispettivamente, l'interesse del debitore e quello del creditore, possono essere convenzionalmente derogati dalle parti.

Testo massima n. 2


Quando le parti di un contratto (nella specie, apertura di credito regolata in conto corrente) convengono che una comunicazione debba avvenire mediante raccomandata, perché la comunicazione, che è atto unilaterale recettizio al quale, in difetto di diversa pattuizione, si applica la disciplina prevista dagli artt. 1334 e 1335 c.c., produca effetti non è sufficiente che la raccomandata sia spedita, occorrendo invece che essa pervenga a conoscenza del destinatario (art. 1334 c.c.) oppure che essa possa presumersi da questo conosciuta (art. 1335 c.c.).

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