Cass. civ. n. 2546 del 7 marzo 1998
Testo massima n. 1
Nelle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, il convenuto che non abbia proposto le eccezioni processuali e di merito, non rilevabili d'ufficio, con la memoria difensiva tempestivamente depositata, incorre nella decadenza di cui all'art. 416 c.p.c., senza possibilità di rimessione in termini a seguito di riassunzione del processo dopo la sospensione dello stesso per la presentazione della domanda amministrativa ai sensi dell'art. 443 ultimo comma c.p.c.
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