Cass. civ. n. 102 del 8 gennaio 1999
Testo massima n. 1
Nel contratto di assicurazione l'onere della forma scritta ad probationem ex art. 1888 c.c. è rispettato quando l'assicurato abbia sottoscritto una clausola di rinvio, nella quale si dica che l'assicurato medesimo ha ricevuto ed accettato le condizioni generali di polizza.