Cass. civ. n. 3607 del 13 aprile 1999

Testo massima n. 1


La norma dell'art. 653 c.p.c. va interpretata nel senso che l'efficacia esecutiva conseguente alla sentenza di rigetto dell'opposizione, provvisoriamente esecutiva per legge (art. 282 c.p.c.), opera tanto nell'ipotesi in cui il decreto sia privo ab origine di clausola di provvisoria esecuzione, quanto in quella in cui ne sia privato in corso di causa con provvedimento di sospensione del giudice dell'opposizione.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE