Cass. civ. n. 5192 del 28 maggio 1999

Testo massima n. 1


Anche da una sentenza parziale che disponga la revoca del decreto ingiuntivo per ragioni di rito e la prosecuzione del giudizio ai soli fini dell'accertamento delle ragioni creditorie fatte valere con la domanda contenuta nel ricorso monitorio consegue – senza che si renda necessario attendere il passaggio in giudicato in senso formale della sentenza – la caducazione degli atti di esecuzione già compiuti in conseguenza della originaria esecutività del decreto.

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