Cass. pen. n. 51734 del 24 ottobre 2023

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - Sentenza di condanna - Revoca di diritto della sospensione condizionale della pena - Omessa concessione della sospensione condizionale per il reato “sub iudice” - Parte civile - Legittimazione a contraddire - Insussistenza - Diritto alla refusione delle spese di costituzione - Esclusione.


Nel giudizio di legittimità, la parte civile non è legittimata a costituirsi ed interloquire in ordine alla revoca di diritto della sospensione condizionale della pena ed all'omessa applicazione del beneficio in relazione al reato "sub iudice", non investendo tali statuizioni l'azione civile e gli interessi civili, sicché non ha diritto alla refusione delle spese processuali.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 38558 del 2015

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 168 com. 1 lett. 2
Cod. Pen. art. 163 CORTE COST. PENDENTE
Cod. Pen. art. 165 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

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