Cass. civ. n. 729 del 27 gennaio 1999

Testo massima n. 1


Nel rito del lavoro la domanda introduttiva deve ritenersi proposta con il deposito del ricorso, mentre del tutto autonoma rispetto ad essa si presenta la fase successiva attinente all'evocazione in giudizio del convenuto. Ne consegue che l'eventuale mancanza, nella copia notificata del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, dell'indicazione della data dell'udienza stessa quale prevista nell'originale incide esclusivamente sulla validità della notificazione dell'atto.

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