Cass. civ. n. 8471 del 6 agosto 1999

Testo massima n. 1


A norma dell'art. 3 della legge n. 260 del 1958, le notificazioni alle amministrazioni dello Stato devono essere fatte alla persona del ministro in carica, senza che possa farsi eccezione in relazione al giudice davanti al quale l'amministrazione dello Stato è citata, salvo che norme speciali non dispongano in senso contrario; l'errore di identificazione della persona alla quale l'atto introduttivo del giudizio ed ogni altro atto va notificato, deve essere eccepito, a norma dell'art. 4, legge citata, dall'Avvocatura dello Stato a pena di decadenza alla prima udienza, con la contemporanea indicazione della persona alla quale l'atto andava notificato e, in caso di tempestiva proposizione dell'eccezione, il giudice fissa un termine entro il quale l'atto va rinnovato.

Può riguarda anche te

  • Se sei parte in una causa civile, questa sentenza può incidere direttamente sulla strategia difensiva e sull’esito del giudizio.
  • Se stai valutando un ricorso in Cassazione, non basta dissentire dalla decisione: servono vizi specifici di legittimità.
  • Una sentenza sfavorevole non è sempre definitiva: i margini di impugnazione dipendono da termini e motivi precisi.
  • Un precedente giurisprudenziale può rafforzare la tua posizione, ma solo se è davvero sovrapponibile al tuo caso.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi

Ogni caso ha una soluzione su misura.

Siamo il tuo partner in ogni momento.

CHAT ON LINE