Cass. civ. n. 5182 del 27 febbraio 2025

Testo massima n. 1


VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA (NOZIONE, DISTINZIONI) - IN GENERE


Vendita - Cosa gravata da oneri o da diritti di godimento di terzi - Risoluzione del contratto - Condizioni - Dimostrazione dell'esistenza di diritto di terzi - Necessità - Imposizione di servitù di fatto - Risarcimento del danno a carico del terzo - Sussistenza.


Nella vendita di cosa gravata da oneri o diritti di godimento di terzi ai sensi dell'art. 1489 c.c., la risoluzione del contratto esige la dimostrazione di un diritto altrui sul bene, mentre l'imposizione di una servitù di fatto comporta solamente una responsabilità risarcitoria da fatto illecito a carattere permanente (fino a che cioè sia rimossa l'opera o sia costituita regolare servitù) a carico del terzo.

Può riguarda anche te

  • Se sei parte in una causa civile, questa sentenza può incidere direttamente sulla strategia difensiva e sull’esito del giudizio.
  • Se stai valutando un ricorso in Cassazione, non basta dissentire dalla decisione: servono vizi specifici di legittimità.
  • Una sentenza sfavorevole non è sempre definitiva: i margini di impugnazione dipendono da termini e motivi precisi.
  • Un precedente giurisprudenziale può rafforzare la tua posizione, ma solo se è davvero sovrapponibile al tuo caso.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi

Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 1489
Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Ricerca articolo

Massime correlate

Precedenti: Cass. civ. n. 4786/2007

Ricerca altre sentenze