Cass. civ. n. 15543 del 7 dicembre 2000
Testo massima n. 1
In tema di liquidazione dell'attivo fallimentare mediante vendita di immobili, l'offerta in aumento del sesto – prevista dall'art. 584 c.p.c. con riguardo alla vendita con incanto nella espropriazione immobiliare, ed applicabile anche alla fase di cui si tratta per effetto del generale richiamo contenuto nell'art. 108 l. fall. –, una volta formalizzata attraverso l'adempimento dei relativi oneri, è irrevocabile, con la conseguenza della inefficacia della precedente offerta proveniente dall'aggiudicatario provvisorio offerente del sesto (indipendentemente dalla circostanza che nessuno abbia partecipato alla gara successiva), a nulla rilevando in contrario la espressa previsione della revocabilità delle offerte di acquisto, in caso di vendita senza incanto, ad opera dell'art. 571 c.p.c., richiamato dal secondo comma dell'art. 584 dello stesso codice: deve, infatti, escludersi che con tale richiamo si sia inteso applicare al procedimento successivo alle offerte presentate dopo l'incanto l'intera disciplina della vendita senza incanto.
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