Cass. civ. n. 5198 del 27 febbraio 2025

Testo massima n. 1


ARBITRATO - ARBITRI - NOMINA


Arbitrato - Clausola compromissoria con previsione di nomina su accordo delle parti - Validità anche in ipotesi di rimessione della scelta a un organo imparziale - Applicazione analogica dell’art. 810 c.p.c. - Fattispecie.


In tema di arbitrato, la clausola compromissoria che preveda la nomina dell'arbitro su accordo delle parti, non è nulla, ex art. 809 c.p.c., per mancata determinazione delle modalità di nomina, atteso che, in difetto di accordo, quest'ultima non è di impossibile attuazione pratica, applicandosi, in via analogica, l'art. 810 c.p.c., con conseguente facoltà delle parti di chiedere che essa venga effettuata da un organo imparziale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito secondo cui la clausola compromissoria demandante la nomina del terzo arbitro ai primi due designati dalle parti doveva essere interpretata nel senso che, in caso di disaccordo, la scelta fosse attribuita al Presidente del Tribunale, su impulso di ciascuna parte).

Riferimenti normativi

Cod. Proc. Civ. art. 809 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 810 CORTE COST.

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Precedenti: Cass. civ. n. 5489/1982

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