Cass. civ. n. 8859 del 1 luglio 2000
Testo massima n. 1
L'impignorabilità prevista dall'art. 514 n. 4 c.p.c., che si riferisce al professionista, all'artista, al lavoratore autonomo e anche all'imprenditore individuale (qualora sul capitale prevalga l'attività personale), avendo lo scopo di non privare il debitore della possibilità di vivere con il proprio lavoro, è applicabile anche alla società in nome collettivo, in quanto società di persone caratterizzata dall'autonomia patrimoniale imperfetta, in presenza della responsabilità solidale e illimitata di tutti i soci per le obbligazioni sociali (art. 2291 c.c.), sempre che sul fattore capitale prevalga l'attività personale dei soci.