Cass. civ. n. 10257 del 26 luglio 2001
Testo massima n. 1
Poiché il risarcimento del danno da licenziamento annullato ha natura retributiva, sono pignorabili per la soddisfazione del relativo credito le somme accreditate in favore del datore di lavoro – ente svolgente attività di formazione professionale – presso un istituto di credito a seguito dell'erogazione di sovvenzioni della Regione Sicilia con vincolo di destinazione per «le competenze da corrispondere al personale impegnato nell'attività formativa».