Cass. civ. n. 5204 del 20 febbraio 2023
Testo massima n. 1
PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE Ricorso per cassazione - Omessa pronuncia circa l'inammissibilità di un motivo d'appello per novità - Censurabilità - Esclusione - Fondamento - Rilevabilità “ex officio” della questione - Inapplicabilità del divieto di cui all'art. 57, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992.
In tema di processo tributario, nel ricorso per cassazione non è utilmente censurabile ai sensi degli artt. 360, comma 1, n. 4 e 112 c.p.c. la mancata pronuncia da parte del giudice sull'eccezione di inammissibilità di un motivo di appello, perché nuovo, in quanto trattasi di questione rilevabile "ex officio", che sfugge pertanto alla preclusione di cui all'art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, la quale investe le sole eccezioni in senso stretto e non anche le eccezioni improprie o le mere difese.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 112
Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 57 com. 2