Cass. civ. n. 5212 del 27 febbraio 2024

Testo massima n. 1


PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO Responsabilità extracontrattuale - Diritto al risarcimento del danno - Termine di prescrizione quinquennale - Nozione di sentenza irrevocabile nel giudizio penale ex art. 2947, comma 3, c.c. - Sentenza di non luogo a procedere ex art. 425 c.p.p. - Applicabilità - Ragioni.


Ai fini della decorrenza del termine quinquennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, nei casi previsti dall'art. 2947, comma 3, secondo periodo, c.c., nella nozione di sentenza penale irrevocabile deve ritenersi compresa anche quella di non luogo a procedere ex art.425 c.p.p., in coerenza con la ratio della disposizione citata di escludere l'effetto - più favorevole per il danneggiato - dell'applicazione del termine prescrizionale più ampio previsto per il reato, nei casi in cui il procedimento penale per gli stessi fatti causativi di responsabilità civile non abbia avuto un esito fausto per il danneggiato.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 32474 del 2023

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2947 com. 3 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 425 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 428 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 434
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 648 CORTE COST.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE