Cass. civ. n. 5213 del 27 febbraio 2025

Testo massima n. 1


IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - CONVENZIONI (MEDICI, AMBULATORI, ISTITUTI DI CURA)


Accreditamento provvisorio - Sufficienza ai fini dell’insorgenza del rapporto - Esclusione - Contratto scritto - Necessità - Fondamento.


In tema di convenzionamento tra ASL e istituzioni sanitarie di carattere privato, l'accreditamento provvisorio non è sufficiente ai fini dell'insorgenza del rapporto, di cui è un mero presupposto, essendo necessaria la stipula di un contratto scritto per vincolare le parti reciprocamente: la struttura privata al rispetto delle tariffe, delle condizioni di determinazione della regressione tariffaria e dei limiti di prestazioni erogabili e l'ente pubblico al pagamento del corrispettivo per le prestazioni erogate agli utenti, secondo le modalità ed i tempi stabiliti.

Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 1339
Legge 23/12/1978 num. 833 art. 43

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Conformi: Cass. civ. n. 17588/2018

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