Cass. civ. n. 5213 del 27 febbraio 2025
Testo massima n. 1
IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - CONVENZIONI (MEDICI, AMBULATORI, ISTITUTI DI CURA)
Accreditamento provvisorio - Sufficienza ai fini dell’insorgenza del rapporto - Esclusione - Contratto scritto - Necessità - Fondamento.
In tema di convenzionamento tra ASL e istituzioni sanitarie di carattere privato, l'accreditamento provvisorio non è sufficiente ai fini dell'insorgenza del rapporto, di cui è un mero presupposto, essendo necessaria la stipula di un contratto scritto per vincolare le parti reciprocamente: la struttura privata al rispetto delle tariffe, delle condizioni di determinazione della regressione tariffaria e dei limiti di prestazioni erogabili e l'ente pubblico al pagamento del corrispettivo per le prestazioni erogate agli utenti, secondo le modalità ed i tempi stabiliti.