Cass. civ. n. 3935 del 19 marzo 2001

Testo massima n. 1


Il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. avverso le ordinanze aventi contenuto decisorio e carattere di definitività (nella specie: provvedimento del tribunale ex art. 814 c.p.c. di attribuzione del compenso ai componenti di un collegio arbitrale), decorre solo a seguito della notificazione ad istanza di parte, mentre è irrilevante, al predetto fine, che le stesse siano state pronunciate in udienza o, se pronunziate fuori udienza, siano state comunicate alle parti dal cancelliere, con la conseguenza che, in tali ipotesi, è applicabile il termine annuale di cui all'art. 327 c.p.c.

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