Cass. civ. n. 5219 del 27 febbraio 2025
Testo massima n. 1
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE
Somministrazione di energia elettrica - Manomissione del contatore - Minore contabilizzazione dei consumi - Danno risarcibile per il gestore - Configurabilità - Liquidazione - Elementi presuntivi - Criterio metodologico della "potenza tecnicamente prelevabile" - Non arbitrarietà - Sussistenza.
In tema di somministrazione di energia elettrica, in caso di manomissione del contatore e conseguente inattendibilità dei dati da esso registrati, è configurabile il diritto al risarcimento del danno in capo al somministrante, che ne può provare l'ammontare anche tramite elementi presuntivi, quali calcoli statistici sull'entità dei consumi storici o anche specificando i criteri metodologici che vengono seguiti nel settore per stimare consumi presunti (legati alla qualità, dimensioni, tipo di attività, volume di fatturato ecc. dell'utente), come, ad esempio, il criterio metodologico della "potenza tecnicamente prelevabile", di cui va affermato il carattere non arbitrario.
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 1218
Cod. Civ. art. 1559