Cass. pen. n. 5222 del 10 dicembre 2024
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - CON RINVIO - IN GENERE - Sentenza di condanna dell’imputato anche al risarcimento del danni - Appello - Sopravvenuta prescrizione del reato - Declaratoria di prescrizione, senza esame dei profili di responsabilità civile - Conseguenze - Annullamento con rinvio - Giudice del rinvio - Individuazione - Ragioni.
Nel caso in cui il giudice di appello, a seguito di gravame avverso la sentenza di condanna dell'imputato anche al risarcimento dei danni, si limiti a rilevare la sopravvenuta prescrizione del reato, senza entrare nel merito della responsabilità ai fini civili, la Corte di cassazione deve annullare la sentenza con rinvio al giudice penale che ha emesso il provvedimento impugnato e non al giudice civile competente per valore in grado di appello ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen., stante il primario interesse dell'imputato a ottenere il proscioglimento nel merito.
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 578 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 622