Cass. civ. n. 5271 del 12 aprile 2002
Testo massima n. 1
L'attribuzione degli interessi sugli interessi scaduti, secondo la previsione di cui all'art. 1283 c.c., postula una specifica domanda del creditore, autonoma e distinta rispetto a quella rivolta al riconoscimento degli interessi principali, sicché essa non può essere disposta per il futuro dal giudice al quale sia stata richiesta la liquidazione del credito principale e dei relativi interessi.