Cass. civ. n. 823 del 25 gennaio 1993
Testo massima n. 1
La prassi aziendale (relativa, nella specie, al sistema di calcolo dell'indennità dovuta per ogni ora di supero del cosiddetto nastro lavorativo) ha natura di uso (non normativo ma) negoziale, che, ai sensi dell'art. 1340 c.c. e salvo contraria volontà delle parti, si inserisca non già nel contratto collettivo bensì in quello individuale (di cui integra il contenuto in senso idoneo a derogare, a norma dell'art. 2077, secondo comma, c.c., alla contrattazione collettiva nazionale o aziendale), restando insensibile alle eventuali modifiche di tale contrattazione le quali non possono conseguire ad una volontà non risultante da atto scritto (necessario ad substantiam per la stipulazione del contratto collettivo) ed essendo (a maggior ragione) insuscettibile di modifica in peius per i lavoratori in virtù di atti unilaterali del datore di lavoro.
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