Cass. civ. n. 11141 del 16 luglio 2003
Testo massima n. 1
I limiti legali di ammissibilità della prova testimoniale fissati dall'art. 2722 c.c. (che non consente la prova di patti aggiunti o contrari, anteriori o contemporanei al documento) non operano allorché detta prova sia intesa non già a contestare il contenuto del documento, ma a renderne esplicito il significato.