Cass. civ. n. 525 del 9 gennaio 2025

Testo massima n. 1


PROVA CIVILE - INFORMAZIONI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE


Potere di cui all'art. 213 c.p.c. - Mancato esercizio - Censurabilità ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. - Condizioni - Fattispecie.


Il mancato esercizio del potere del giudice di cui all'art. 213 c.p.c. è censurabile in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., soltanto se vi è stata una sollecitazione di parte, se il rifiuto è stato motivato e se l'ordine giudiziale è l'unico mezzo per ottenere le informazioni in possesso della pubblica amministrazione. (Nella specie, la S.C., in una causa avente ad oggetto il risarcimento dei danni da emotrasfusioni, ha cassato con rinvio la sentenza che aveva negato la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 213 c.p.c. senza indicare la fonte che avrebbe consentito al Ministero della Salute di richiedere alla Regione la documentazione idonea a comprovare le somme percepite dall'attrice a titolo di indennizzo ex lege n. 210 del 1992).

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Riferimenti normativi

Cod. Proc. Civ. art. 213
Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 4

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