Cass. civ. n. 5253 del 28 febbraio 2024

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE


Giudizio di rinvio - Oggetto e limiti - Possibilità per il giudice di rinvio di disapplicare, perché ritenuto erroneo, il principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione - Esclusione - Fattispecie.


L'oggetto e i limiti del giudizio di rinvio impongono di escludere che il giudice, al quale la causa sia rimessa dopo la pronuncia cassatoria, possa sindacare la correttezza in iure del principio stabilito dalla sentenza pronunciata in sede di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha escluso che il giudice del rinvio potesse rimettere in discussione l'applicabilità del principio di non contestazione affermata in sede cassatoria, così come la ritualità della notifica dell'atto di deferimento dell'interrogatorio formale, pure affermata in sede di legittimità, essendogli unicamente consentito di valutare le conseguenze probatorie derivanti dalla mancata risposta all'interpello ex art. 232 c.p.c.).

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Riferimenti normativi

Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 394
Cod. Proc. Civ. art. 232 CORTE COST.

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Precedenti: Cass. civ. n. 17240/2023

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