Cass. civ. n. 526 del 08 gennaio 2024

Testo massima n. 1


TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE Cessione di azienda di noleggio con conducente - Attività di impresa - Presunzione di onerosità - Plusvalenza - Formazione del reddito ex art. 86, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986 - Sussistenza - Fondamento.


La cessione dell'azienda di noleggio con conducente, attività d'impresa esercitata con l'organizzazione del mezzo proprio e dell'autorizzazione comunale per il trasporto di persone, fa presumere la sussistenza di una plusvalenza, che concorre alla formazione del reddito d'impresa, ai sensi dell'art. 86, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 917 del 1986, determinabile, ove il contribuente abbia omesso di fornire la relativa documentazione, dall'Ufficio in via induttiva ex art. 39, comma 1, lett. d-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, poiché il trasferimento in favore di un terzo dell'autorizzazione comunale, in presenza delle condizioni di cui all'art. 9 della l. n. 21 del 1992, si presume effettuato a titolo oneroso.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 17476 del 2017

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2082
Legge 15/01/1992 num. 21 art. 7
Legge 15/01/1992 num. 21 art. 9
DPR 22/12/1986 num. 917 art. 86 com. 1
DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 com. 2

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